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Art. 13 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di massima
1 L’autorizzazione di massima può essere rilasciata se:
2 L’autorizzazione di massima è rilasciata a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. Un’impresa estera deve avere una succursale iscritta nel registro di commercio. Nella misura in cui non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può rifiutare l’autorizzazione di massima a un’impresa organizzata secondo il diritto estero, se lo Stato sede dell’impresa non concede la reciprocità. |