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Art. 35 Obbligo di licenza e condizioni
1 Le indagini geologiche in possibili regioni di ubicazione, volte a procurare conoscenze in vista di un deposito in strati geologici profondi, necessitano di una licenza del Dipartimento. 2 La licenza è rilasciata se:
3 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo di licenza secondo la presente legge le indagini che comportano solo lievi pregiudizi. |