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Art. 41 Consegna e utilizzazione di dati geologici
1 Dati grezzi e risultati ottenuti mediante le indagini geologiche e durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere, su domanda, consegnati gratuitamente alla Confederazione. 2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso a tali dati e la loro utilizzazione. Esso tutela gli interessi dei proprietari. |