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Art. 8 Provvedimenti nel singolo caso e nei confronti di singoli Paesi di destinazione, eccezioni all’obbligo di licenza
1 Indipendentemente dall’obbligo di licenza, il Consiglio federale o l’autorità da esso designata può vietare l’importazione, l’esportazione, il transito e l’intermediazione di beni nucleari nel singolo caso o vincolarli a condizioni o oneri se necessario nell’interesse della non proliferazione delle armi nucleari. 2 Per eseguire accordi internazionali, il Consiglio federale può prevedere che per determinati Paesi di destinazione o per un gruppo di Paesi non sia rilasciata alcuna licenza. 3 Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni ed eccezioni all’obbligo di licenza, segnatamente per forniture a Paesi che sono Parti ad accordi internazionali sulla non proliferazione delle armi nucleari o che partecipano a provvedimenti di controllo sostenuti dalla Svizzera. |