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Art. 86 Promozione della ricerca e della formazione di specialisti
1 La Confederazione può promuovere la ricerca applicata sullo sfruttamento pacifico dell’energia nucleare, in particolare sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smaltimento nucleare. 2 Può sostenere la formazione di specialisti o provvedervi essa stessa. 3 I privati ottengono di massima aiuti finanziari soltanto se forniscono prestazioni proprie per almeno il 50 per cento dei costi. |