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Art. 98 Confisca di valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti 66
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 66 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36c della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389). |