Art. 101 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 2 Può delegare l’emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati. 3 L’autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l’esecuzione della presente legge e della LRaP73, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.74 4 Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico. 5 Per l’esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni. 6 Nell’ambito delle sue competenze, l’autorità esecutiva può consultare terzi per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per l’attuazione di esami e controlli. 74 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). |