|
Art. 106 Disposizioni transitorie
1 Gli impianti nucleari in esercizio che secondo la presente legge necessitano di un’autorizzazione di massima possono essere mantenuti in esercizio senza la corrispondente autorizzazione fintantoché non siano apportate modifiche che a norma dell’articolo 65 capoverso 1 richiedono una modifica dell’autorizzazione di massima. 1bis Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la modifica di centrali nucleari esistenti.75 2 I proprietari delle centrali nucleari esistenti forniscono entro dieci anni la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte, sempreché il Consiglio federale non l’abbia già considerata adempiuta. In casi motivati, il Consiglio federale può prorogare di cinque anni il termine. 3 La licenza d’esercizio per una centrale nucleare esistente può essere trasferita senza autorizzazione di massima a un nuovo esercente. Si applicano per analogia gli articoli 13 capoverso 2, 31 capoverso 3 e 66 capoverso 2. 4 …76 75 Introdotto dall’all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). 76 Abrogato dall’all. n. II 7 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). |