|
Art. 11 Obblighi di notifica e di tenuta dei libri
1 Il titolare della licenza notifica senza indugio all’autorità di vigilanza particolari attività ed eventi relativi alla manipolazione di beni nucleari, che possano compromettere la sicurezza nucleare interna od esterna. Il Consiglio federale designa tali attività e eventi. 2 Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di notifica per il possesso di beni nucleari. 3 Il possessore di materiali nucleari controlla le sue scorte, tiene una contabilità in merito e notifica periodicamente alle autorità di vigilanza le quantità di scorte. Tali obblighi si applicano anche ai materiali nucleari in suo possesso che si trovano all’estero. |