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Art. 23 Corpo di guardia
1 Per garantire la sicurezza esterna dell’impianto nucleare in modo da proteggerlo da interventi non autorizzati il Dipartimento può obbligare il titolare della licenza a mantenere un corpo di guardia armato. 2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti del corpo di guardia e, dopo aver sentito i Cantoni, ne stabilisce i compiti e le competenze. 3 Il Cantone di sito disciplina la formazione del corpo di guardia in collaborazione con il servizio federale competente. |