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Art. 24 Controlli di affidabilità
1 Le persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza nucleare interna ed esterna devono sottoporsi a un controllo periodico di affidabilità. 2 Nell’ambito di questo controllo possono essere elaborati dati sulla salute e l’idoneità psichica, nonché dati rilevanti per la sicurezza sulla condotta di vita delle persone interessate.12 3 I dati possono essere comunicati al proprietario dell’impianto e all’autorità di vigilanza. 4 Il Consiglio federale stabilisce chi è sottoposto al controllo e disciplina la procedura di esame. Designa il servizio competente per eseguire la procedura di esame, elaborare i dati, nonché costituire la raccolta di dati. 12 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 57 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |