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Art. 29 Conclusione della disattivazione
1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l’impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull’energia nucleare. 2 La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |