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Art. 30 Principi
1 Nel manipolare sostanze radioattive occorre operare in modo tale da produrre la minor quantità possibile di scorie radioattive. 2 Le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono di massima essere smaltite nel Paese. 3 Le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che sia garantita la protezione duratura dell’uomo e dell’ambiente. |