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Art. 31 Obbligo di smaltimento
1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall’impianto. L’obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. 2 L’obbligo di smaltimento è adempiuto quando:
3 In caso di trasferimento dell’autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d’esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. 4 La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |