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Art. 32 Programma di gestione delle scorie
1 Le persone soggette all’obbligo di smaltimento elaborano un programma di gestione delle scorie. Il programma contiene parimenti un piano di finanziamento che copre il periodo sino alla messa fuori servizio degli impianti nucleari. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il programma dev’essere elaborato. 2 L’autorità designata dal Consiglio federale esamina il programma. Il Dipartimento lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. 3 L’autorità designata dal Consiglio federale vigila sull’osservanza del programma. 4 Le persone soggette all’obbligo di smaltimento adeguano periodicamente il programma alle mutate circostanze. 5 Il Consiglio federale informa regolarmente l’Assemblea federale sullo stato del programma. |