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Art. 37 Licenza d’esercizio
1 Per i depositi in strati geologici profondi la licenza d’esercizio è rilasciata se le condizioni secondo l’articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte e se:
2 La licenza d’esercizio stabilisce l’area di protezione definitiva del deposito in strati geologici profondi. 3 Essa stabilisce esigenze, in particolare valori limite per la radioattività delle scorie da depositare. Per l’immagazzinamento dei diversi tipi di scorie occorre il nullaosta delle autorità di vigilanza. |