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Art. 38 Obblighi speciali del titolare della licenza d’esercizio per un deposito in strati geologici profondi
1 Il Consiglio federale può obbligare il titolare della licenza d’esercizio per un deposito in strati geologici profondi a prendere a carico le scorie radioattive provenienti dalla Svizzera, contro versamento di indennità che coprano i costi, per quanto tali scorie corrispondano alle esigenze definite nella licenza d’esercizio. 2 Il titolare della licenza tiene una documentazione completa sulle conoscenze acquisite fino al termine della fase di osservazione ed essenziali per la sicurezza, sui piani del deposito in strati geologici profondi e sull’inventario delle scorie radioattive. 3 Finché il deposito in strati geologici profondi sottostà alla legislazione sull’energia nucleare, la società esercente può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |