Art. 39 Fase di osservazione e chiusura
1 Il proprietario del deposito in strati geologici profondi deve presentare un progetto aggiornato per la fase di osservazione e un progetto per l’eventuale chiusura se:
2 Una volta terminata la fase di osservazione, il Consiglio federale ordina i lavori di chiusura se la protezione duratura dell’uomo e dell’ambiente è garantita. 3 Dopo la chiusura regolamentare, il Consiglio federale può ordinare un’ulteriore sorveglianza limitata nel tempo. 4 Dopo la chiusura regolamentare o dopo la scadenza del termine di sorveglianza, il Consiglio federale accerta che il deposito non sottostà più alla legislazione sull’energia nucleare. La Confederazione può prendere ulteriori provvedimenti dopo questo termine, segnatamente in materia di sorveglianza dell’ambiente. |