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Art. 43 Perizie e pareri
1 L’Ufficio federale si procura le perizie necessarie, segnatamente su:
2 L’Ufficio federale invita i Cantoni e i servizi competenti della Confederazione ad esprimersi entro tre mesi sulla domanda e sulle perizie. Sono fatti salvi i termini derogatori per l’esame dell’impatto sull’ambiente. In casi motivati può prorogare il termine. 3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. |