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Art. 45 Consultazione e pubblicazione
1 La domanda e i pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere esposti pubblicamente per consultazione durante tre mesi. 2 L’avviso relativo alla possibilità di consultazione deve essere pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché nel Foglio federale. |