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Art. 5 Provvedimenti di protezione
1 Nella progettazione, nella costruzione e nell’esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l’impiego di componenti di buona qualità, l’installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un’organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. 2 Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d’emergenza volti a limitare l’entità del danno. 3 Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 3bis La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 4 Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. 4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 14 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). 5 Introdotto dall’all. 1 n. 14 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |