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Art. 52 Picchettamento
1 Prima dell’esposizione pubblica della domanda, il richiedente rende visibili, picchettandole, le modifiche che l’impianto pianificato o le indagini pianificate causano nel terreno; nel caso di opere edili procede alla modinatura. 2 Le obiezioni al picchettamento o alla modinatura devono essere presentate immediatamente all’Ufficio federale, in ogni caso prima della scadenza del termine dell’esposizione pubblica. |