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Art. 58 Procedura di conciliazione e di stima, immissione anticipata in possesso 28
1 Dopo la conclusione della procedura di licenza è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr29.30 2 ...31 3 Il presidente della Commissione di stima può autorizzare l’immissione anticipata in possesso in base a una decisione esecutiva di licenza. In merito, si presume che senza l’immissione anticipata in possesso l’espropriante subirebbe importanti inconvenienti. Del rimanente si applica l’articolo 76 LEspr. 28 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 30 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 31 Abrogato dall’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |