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Art. 6 Obblighi di licenza
1 Chiunque manipola materiali nucleari abbisogna di una licenza rilasciata dall’autorità designata dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di licenza per:
3 La licenza è di durata limitata. 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura. |