Art. 60 Partecipazione dei Cantoni allo smaltimento di materiale erompente, estrattivo o di demolizione
1 Se, all’atto delle indagini geologiche e della costruzione di depositi in strati geologici profondi, sono prodotte notevoli quantità di materiale erompente, estrattivo o di demolizione che non possono essere utilizzate o depositate nelle vicinanze, i Cantoni interessati designano i siti necessari per lo smaltimento del materiale. 2 Se, al momento del rilascio della licenza di costruzione o della licenza per indagini geologiche, non vi è alcuna autorizzazione del Cantone passata in giudicato, il Dipartimento può designare il sito per un deposito intermedio e vincolarne l’utilizzazione a condizioni e oneri. Si applicano le disposizioni di procedura della presente sezione. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per lo smaltimento del materiale. |