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Art. 69 Validità ulteriore di disposizioni dell’autorizzazione
1 Le disposizioni contenute nell’autorizzazione, necessarie per la sicurezza interna dell’impianto anche dopo la sua messa fuori esercizio, continuano a essere valide dopo la revoca o la decadenza dell’autorizzazione fino all’ordine di procedere ai lavori di disattivazione o di chiusura. 2 Il capoverso 1 si applica per analogia anche alla revoca e alla decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 3. |