Art. 7 Condizioni di rilascio della licenza
La licenza è rilasciata se: - a.
- la protezione dell’uomo e dell’ambiente, nonché la sicurezza nucleare interna ed esterna sono garantite;
- b.
- non vi si oppone alcun motivo sotto il profilo della non proliferazione delle armi nucleari, segnatamente non vi si oppongono provvedimenti internazionali di controllo non vincolanti a norma del diritto internazionale, sostenuti dalla Svizzera;
- c.
- non è stata adottata nessuna corrispondente misura coercitiva ai sensi della legge del 22 marzo 20026 sugli embarghi;
- d.
- vi è la protezione assicurativa prescritta dalla legge federale del 18 marzo 19837 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- e.
- non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale e la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata;
- f.
- le persone responsabili dispongono della competenza richiesta.
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