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Art. 73 Obbligo di informare, obbligo di produrre documenti, accesso
1 Se necessario per l’esecuzione della presente legge, delle disposizioni d’esecuzione o delle decisioni emanate in base alle stesse, occorre fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni e presentare o produrre su domanda i documenti necessari per una valutazione o un controllo completi. 2 Le autorità di vigilanza sono autorizzate ad accedere senza preavviso ai fondi, agli edifici e agli impianti delle persone tenute a dare informazioni e ai luoghi in cui si procede a indagini geologiche secondo l’articolo 35, a installare dispositivi di sorveglianza e a apporre sigilli, a prelevare materiale e campioni di terreno, nonché a esaminare i relativi documenti. Sequestrano il materiale a carico. |