Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 74 Informazione del pubblico
1 Le autorità competenti informano regolarmente il pubblico sullo stato degli impianti nucleari e in merito a fatti che concernono i beni nucleari e le scorie radioattive. 2 Informano il pubblico in merito ad avvenimenti particolari. 3 È protetto il segreto di fabbricazione e d’affari. |