|
Art. 75 Protezione dei dati
1 Le autorità concedenti e di vigilanza possono elaborare dati personali nell’ambito dello scopo della presente legge. 2 Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento del caso singolo. 3 I dati possono essere conservati elettronicamente. |