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Art. 78 Pretese
1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. 2 Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l’eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. 3 Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. 4 Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l’impianto non è ripreso da un’altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell’impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l’impiego di eventuali eccedenze. |