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Art. 79 Prestazioni dei fondi
1 Se la pretesa del contributore non è sufficiente per coprire i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi. 2 Se il contributore prova che i propri mezzi non sono sufficienti, il fondo di disattivazione o il fondo di smaltimento copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi. Lo stesso vale anche nel caso dell’articolo 78 capoverso 4. 3 Il fondo di smaltimento copre i costi che risultano per la Confederazione in seguito alle prestazioni per lo smaltimento secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera b, mediante i contributi che la persona tenuta allo smaltimento ha versato al fondo. Se questi contributi non sono sufficienti, il fondo copre i costi rimanenti con la totalità dei suoi mezzi. |