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Art. 80 Obbligo di versamento supplementare
1 Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l’avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. 2 Se l’avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi. 3 L’obbligo di versamento supplementare sussiste anche:
4 Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l’Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti. |