|
Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi
1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. 2 Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. 3 Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. 4 I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d’investimento. Può riunire i fondi. |