|
Art. 88 Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.48 2 Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.49 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.50 48 Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 49 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 50 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |