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Art. 92 Abbandono del possesso 61
1 Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. 61 Nuovo testo giusta il n. I 21 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |