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Art. 97 Confisca di oggetti 66
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 66 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389). |