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Art. 100 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1 Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 88–92 sottostanno alla giurisdizione penale federale. 2 Le contravvenzioni di cui all’articolo 93 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo. 3 Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi doganali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio. |