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Art. 103 Assistenza amministrativa ad autorità estere
1 Le autorità della Confederazione competenti per l’esecuzione, per il controllo, per la prevenzione dei reati o per il procedimento penale possono collaborare con le autorità competenti estere, nonché con organizzazioni e organi internazionali e coordinare le indagini, nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente legge o di prescrizioni estere corrispondenti e sempre che le autorità estere o le organizzazioni o gli organi internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o a un corrispondente obbligo di segretezza. 2 Esse possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché alle organizzazioni o agli organi internazionali di trasmettere loro i dati necessari. Per ottenerli possono comunicare loro dati su:
3 Se lo Stato estero garantisce la reciprocità, esse possono inoltre comunicare di moto proprio o su domanda all’autorità estera i dati di cui al capoverso 2, se quest’ultima assicura che tali dati:
4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a organi internazionali alle condizioni del capoverso 3; in tal caso si può rinunciare all’esigenza della reciprocità. 5 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
