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Art. 12 Obbligo di autorizzazione
1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un’autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l’articolo 12a.9 2 Non vi è alcun diritto all’ottenimento dell’autorizzazione di massima. 3 Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un’autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti. 9 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 7 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). |
