Art. 3 Definizioni
Nella presente legge si intendono per: - a.
- fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà;
- b.
- smaltimento: il condizionamento, l’immagazzinamento intermedio e l’immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive;
- c.
- deposito in strati geologici profondi:deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell’uomo e dell’ambiente per mezzo di barriere passive;
- d.
- impianti nucleari:impianti per sfruttare l’energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c;
- e.
- energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici;
- f.
- materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare;
- g.
- condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l’immagazzinamento intermedio o per l’immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l’incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l’imballaggio;
- h.
- beni nucleari:
- 1.
- i materiali nucleari,
- 2.
- i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell’energia nucleare,
- 3.
- la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all’utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2;
- i.
- scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati;
- j.
- manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione;
- k.
- intermediazione:
- 1.
- la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l’offerta, l’acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano,
- 2.
- la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi,
- 3.
- il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all’estero;
- l.
- chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d’accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione;
- m.
- ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell’ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione.
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