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Art. 46 Obiezioni e opposizioni
1 Entro tre mesi dalla pubblicazione, ognuno può sollevare per scritto presso l’Ufficio federale obiezioni motivate al rilascio dell’autorizzazione di massima. L’Ufficio federale può prorogare di tre mesi al massimo questo termine su domanda motivata. Le obiezioni sono esenti da spese; non vi è alcun diritto a ripetibili. 2 Chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa (PA) può fare opposizione presso l’Ufficio federale entro tre mesi dalla pubblicazione. I Comuni tutelano i loro interessi con l’opposizione. Per il resto, si applicano le disposizioni della PA. 3 Le parti che abitano all’estero designano un domicilio di notifica in Svizzera. Se una parte omette di farlo, gli invii possono non essere recapitati o essere pubblicati nel Foglio federale. |
