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Art. 53 Audizione, pubblicazione e esposizione pubblica della domanda
1 L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati e li invita a pronunciarsi entro tre mesi. In casi motivati può prorogare il termine. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale, ed esposta pubblicamente durante 30 giorni. 3 ...21 21 Abrogato dall’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |