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                                    Art. 77  Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). 2 Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). 3 I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall’obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento.  | 
                
