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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 25 giugno 2020)
Art. 8Provvedimenti preparatori
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica.
2 In vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l’UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti, in particolare:
a.
per l’individuazione e la sorveglianza delle malattie trasmissibili;
b.
nei confronti di singole persone;
c.
nei confronti della popolazione;
d.
per la distribuzione di agenti terapeutici.