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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 18 dicembre 2021)
Art. 43Obbligo di collaborare
1 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi collaborano all’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 41. Nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali, possono essere tenuti a:
a.
informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle;
b.
rilevare i dati necessari all’identificazione di una persona o all’individuazione precoce di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
c.
mettere a disposizione dell’autorità competente la lista dei passeggeri o delle merci;
d.
rendere possibili visite mediche dei viaggiatori;
e.
assicurare il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni.
2 Mettono a disposizione le capacità aziendali e il personale necessari per attuare i provvedimenti di cui al capoverso 1.