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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 18 dicembre 2021)
Art. 47Lotta contro gli organismi
1 Se compaiono organismi che possono trasmettere agenti patogeni all’essere umano, i servizi federali competenti e i servizi cantonali ordinano, assicurandone il coordinamento, i provvedimenti necessari per lottare contro tali organismi o per prevenirne la comparsa.
2 Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare all’esecuzione di tali provvedimenti.