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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 18 dicembre 2021)
Art. 50Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private
Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse.