Legge federale
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Art. 59 Comunicazione di dati personali
1 I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge possono comunicarsi reciprocamente dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. 2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
3 Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP e le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge possono comunicare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti:
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