Legge federale
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Art. 60 Sistema d’informazione
1 L’UFSP gestisce un sistema d’informazione nel quale sono registrati dati su persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni. 2 Il sistema d’informazione contiene i dati seguenti:
3 Il sistema d’informazione serve a:
4 Il sistema permette inoltre un trattamento uniforme dei dati da parte delle autorità competenti, l’allestimento di statistiche e il controllo dell’esecuzione. 5 L’UFSP è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Nel loro ambito di competenza, i Cantoni prendono i provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati volti a garantire la sicurezza dei dati personali. 6 L’UFSP verifica se i dati che gli sono trasmessi sono esatti. Corregge i dati inesatti, distrugge quelli che non sono necessari e ne informa il fornitore di dati. 7 Il sistema d’informazione è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell’UFSP, dei servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato, per lo svolgimento dei suoi compiti. 8 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati e disciplina i diritti d’accesso. 9 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati. Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all’UFSP. 9 RS 235.1 |